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La difesa dell’assicurato come “obbligo indennitario”

da | Nov 13, 2020 | Assicurazione di Responsabilità Civile

Cosa copre la polizza di assicurazione di responsabilità civile?

Come si è detto nell’articolo Differenza fra garanzia e responsabilità nell’assicurazione di responsabilità civile generale, l’assicuratore adempie al suo obbligo di tenere indenne l’assicurato dalle richieste risarcitorie del terzo anche quando ne contesta la fondatezza. Nell’assicurazione di RCG è, cioè, compito dell’assicuratore difendere il proprio assicurato quando ritenga infondate le pretese di parte avversa.

Come si attua la difesa dell’assicurato?

L’assicuratore RCG, quindi, di norma deve preliminarmente stabilire, in sede di denuncia del sinistro e di ricezione da parte dell’assicurato della richiesta di risarcimento pervenutagli dal terzo, se la fattispecie rientri nelle garanzie prestate e, in caso affermativo, valutare l’opportunità di difendere il proprio assicurato, oppure dar corso alla liquidazione del danno tacitando direttamente il danneggiato, se l’assicurato lo richiede o se l’assicuratore lo ritiene opportuno, ma sempre previa comunicazione all’assicurato (ovviamente, nei limiti delle condizioni contrattuali di polizza ed adempiendo, in tal modo, la propria obbligazione di tenere indenne il patrimonio dell’assicurato dalla pretesa del terzo [1]).

Pertanto, l’assicuratore può procedere alla liquidazione del danno al terzo o versare l’importo in questione al suo assicurato, ad estinzione di ogni suo ulteriore obbligo; tuttavia, se ritenuto opportuno (nei limiti ovviamente della buona fede e dei criteri di corretta gestione degli interessi dell’assicurato), può negare il risarcimento al terzo difendendo la posizione del suo assicurato e facendosi carico dei costi e degli adempimenti necessari alla difesa, entro i limiti di cui all’art. 1917 c.c. IV comma.

Cos’è l’obbligo indennitario?

Tenere indenne l’assicurato, come prevede l’art. 1917 c.c., per l’assicuratore non significa, quindi, soltanto pagare, nei limiti previsti dal contratto, quanto dovuto al terzo dall’assicurato/responsabile civile, ma può anche significare tutelare l’assicurato da pretese ritenute ingiuste, accollandosi l’onere di sostenere i costi necessari per la difesa fino all’importo massimo del quarto del massimale o del reciproco interesse in caso di incapienza dello stesso, come previsto dall’ultimo comma del citato art. 1917 c.c..

Dunque, anche la difesa dell’assicurato, o, se vogliamo, la contestazione delle pretese del terzo danneggiato, costituiscono adempimento da parte dell’assicuratore, che può essere contestato dall’assicurato solo dimostrando la cd. “mala gestio”, cioè una gestione del sinistro contraria ai principi della buona tecnica e della buona fede, e tale da arrecare pregiudizio alle posizioni che si intendevano o si dovevano tutelare.

Qualora, invece, l’assicuratore ritenga che l’evento verificatosi sia estraneo al rischio assicurato, comunica all’assicurato che la polizza non copre quanto accaduto e che, pertanto, questi non potrà usufruire delle prestazioni previste in contratto, vale a dire il diritto ad essere tenuto indenne dalla richiesta risarcitoria e ad essere difeso a spese dell’assicuratore (nei limiti già indicati dall’art. 1917 c.c.) [2].

Leggi l’articolo dedicato alla richiesta di risarcimento e all’obbligo di denuncia dell’assicurato.

Compiti dell’assicuratore

Queste profonde differenze fra contestazione della garanzia all’assicurato (per la quale occorre la comunicazione al contraente che la polizza non opera) e contestazione delle pretese del terzo impongono all’assicuratore di decidere quale strada intraprendere fin dal momento della denuncia di sinistro da parte dell’assicurato.

  • Difesa dell’assicurato

Se, infatti, sceglie di difenderlo, ha implicitamente dato per scontato che la garanzia è operante, precludendosi postume inaccettabili contestazioni, salvo che non sopravvengano nuovi elementi di giudizio, inizialmente impensabili, che dimostrino che la fattispecie è estranea alla copertura prestata in polizza [3].

  • Non difesa dell’assicurato

La comunicazione di inoperatività di garanzia fatta all’assicurato è definitiva: non tollera, quindi nessuna comunicazione o comportamento di segno opposto che possano far supporre che l’assicuratore abbia invece intenzione di difendere l’assicurato; tale scelta comporterebbe inequivocabilmente la rinuncia all’eccezione inizialmente formulata e l’assunzione di responsabilità anche per gli eventuali pregiudizi derivanti all’assicurato dalla ritardata decisione, salvo, ovviamente che il mutamento di indirizzo avvenga di comune accordo fra le parti [4], con una vera e propria transazione in cui le parti concedono l’un l’altra qualcosa delle proprie originarie posizioni ex art. 1965 c.c., o non sia giustificato da eventi o accertamenti successivi.

Quando non opera la garanzia

La valutazione iniziale su una presunta operatività della garanzia non può essere compiuta dall’assicuratore basandosi solo sulle affermazioni del terzo, posto che in tal caso si utilizzerebbero criteri funzionali all’accertamento della responsabilità il che, tuttavia, è precluso fin tanto che non sia stato sciolto il dubbio sulla operatività della garanzia.

  • le valutazioni dell’assicuratore

L’assicuratore, cioè, deve valutare la corrispondenza fra il rischio previsto in polizza e l’evento denunciato, lasciando qualsiasi valutazione sulla ricostruzione dei fatti ad un momento eventuale e successivo, vale a dire quello dedicato all’accertamento della responsabilità dell’assicurato.

In una fase successiva, svolti tutti gli adempimenti istruttori del caso, l’assicuratore potrà anche ritenere inoperante la garanzia e darne conseguente comunicazione al proprio assicurato, ma solo in virtù di elementi di fatto acquisiti nel corso di attività istruttorie, non preventivamente sulla base di un giudizio di merito circa la fondatezza delle pretese di controparte [5].

In caso contrario si darebbe attuazione all’assurdo sillogismo secondo il quale l’assicuratore che garantisca la responsabilità civile dovrebbe ritenere inoperante la garanzia qualora ritenga l’assicurato non responsabile, ma ciò contrasta con la previsione dell’art. 1917 c.c., che invece impone inderogabilmente all’assicuratore di difendere il proprio assicurato.

  • non operatività della garanzia

La non operatività della garanzia si distingue, inoltre, dalle altre situazioni, che pure escludono l’erogazione della prestazione da parte dell’assicuratore, ma attengono all’esercizio del diritto da parte dell’assicurato (art. 2952 c.c.), ai suoi eventuali comportamenti di mala fede o colpa grave in sede di stipula del contratto (art. 1892 c.c.), all’eventuale mancato pagamento del premio o di una sua parte (art. 1901 c.c.), o all’inadempimento all’obbligo di salvataggio (art. 1915 c.c.).

In tali casi entrano in gioco fattori estranei al rischio assicurato (cioè la diversità fra l’attività per la quale l’assicurato paga un premio per cautelarsi contro i danni conseguenti all’esercizio della stessa e quella che, invece, ha dato luogo al sinistro) oppure alcune specifiche esclusioni aventi la finalità di delimitare il rischio dedotto in contratto.

Approfondisci le funzioni dell’assicurazione di responsabilità civile.


[1] In realtà la definizione classica dell’assicurazione di RC come assicurazione del patrimonio (vale a dire come protezione del patrimonio dell’assicurato dal rischio dell’insorgenza di un debito derivante da un’obbligazione risarcitoria) data da numerosi autori, fra i quali da ultimo ricordiamo Volpe Putzolu Manuale di Diritto delle Assicurazioni ed in questo stesso capitolo riportata, non tralascia il profilo della gestione del rischio aziendale e, talvolta, gli aspetti esistenziali degli assicurati allorché coinvolti in vicende di rilevanza penalistica con terzi danneggiati costituiti parti civili.

[2] Questa comunicazione, nella prassi liquidativa, è definita reiezione del danno.

[3] Talvolta, però, non è così agevole distinguere se trattasi di fattispecie estranea al rischio dedotto in polizza o se, invece, si sta dissertando della responsabilità dell’assicurato, cosa che, per quanto detto sopra, dovrebbe far ritenere già risolto il dubbio sulla garanzia. Immaginiamo, infatti, che la richiesta risarcitoria riguardi un fatto astrattamente rientrante in garanzia ma che l’assicurato non ha mai commesso; in tal caso se si dovesse respingere la garanzia sul presupposto che l’assicurazione non copre fatti inesistenti, si priverebbe ingiustamente l’assicurato di una tutela prevista in polizza, cioè quello ad essere tenuto indenne non solo dalle richieste fondate, ma anche da quelle che si riveleranno infondate. Altrimenti sarebbe come dire che l’assicurazione sulla responsabilità civile opera solo se c’è la responsabilità civile dell’assicurato, ma abbiamo visto che non è affatto così.

[4] Pertanto, se l’assicuratore contesta la garanzia, non può, pena il venir meno della contestazione stessa, nominare difensori o periti che tutelino l’assicurato in virtù del patto di gestione della lite previsto in polizza, oppure partecipare a soluzioni transattive se non dopo avere condiviso con l’assicurato tale soluzione, con un accordo transattivo nel quale le parti concordino che tale prestazione esaurisce gli obblighi dell’assicuratore derivanti dalla polizza per quel sinistro.

[5] In altri termini, ben può l’assicuratore comunicare al proprio assicurato l’inoperatività della garanzia nei riguardi di richieste di risarcimento pervenutegli per una presunta malattia professionale contratta da un proprio dipendente se la polizza espressamente esclude tale rischio, ma non può negare l’operatività della garanzia ad un chirurgo, accusato di avere commesso un errore nel corso di un intervento, sul presupposto che nei fatti ciò non è avvenuto, dato che quel giorno il medico non era in servizio. Tale aspetto, se provato, infatti, atterrebbe alla non colpevolezza dell’assicurato e non all’operatività della garanzia, certamente operante se nei fatti dovesse emergere che in realtà l’assicurato era presente in sala operatoria.

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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