Seleziona una pagina

Blog di ITC LAW

Per aziende e professionisti

La differenza di rischio tra RCT e RCO

da | Set 17, 2021 | Assicurazione di Responsabilità Civile

Polizza RCT e RCO: significato e differenze

Nell’ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione cui la polizza fa rimando, vi è una distinzione fra due tipologie di coperture: la RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) e la RCO (Responsabilità Civile verso i Lavoratori – Operai).

  • la RCT: riguarda i danni che possono essere cagionati a tutti quei soggetti qualificabili come terzi. Morte, lesioni personali, danneggiamenti alle cose, dovuti a fatti accidentali.
  • La garanzia RCO copre i danni provocati dal datore di lavoro assicurato ai propri dipendenti, soggetti all’assicurazione Inail, danni subiti dal lavoratore all’interno o all’esterno dell’azienda.

Assicurazione RCT e RCO: differenze nel rischio

Le due coperture assicurative RCT e RCO sono sovente oggetto di tassazione differente in sede di determinazione del premio proprio perché diverso è il rischio assicurato. Un’azienda, infatti, può presentare un indice di “pericolosità” in termini di sinistrosità assolutamente basso per quanto attiene al rischio di danni a terzi, ma nel contempo essere relativamente alto, per l’intrinseca tipologia di attività, il rischio che i lavoratori che vi operano subiscano un infortunio.

Al di là dei criteri di determinazione del premio, appare evidente che il rischio è concettualmente diverso:

  • da una parte c’è la possibilità che l’azienda (o il professionista piuttosto che la famiglia) arrechi un danno a terzi svolgendo l’attività dedotta in polizza,
  • dall’altra che il datore di lavoro o la stessa tipologia di attività espongano ad un rischio più alto il lavoratore.

Occorre, pertanto, tenere presente questa differenza in sede di interpretazione contrattuale. Il rischio infortunistico è concettualmente più ampio di quello RCT proprio perché il lavoratore è esposto al rischio di subire un infortunio anche quando non sta concretamente svolgendo l’attività descritta in polizza bensì qualcosa di complementare, preliminare o, comunque, correlato o funzionale ad essa.

Scopri cosa si intende per rischio assicurato in RC.

Cosa copre la polizza RCT-RCO?

L’attività descritta in polizza altro non è che una semplificazione di una serie di processi industriali che portano ad un risultato finale (la produzione di merci, la prestazione di un servizio ecc…), ma in ciascuna delle attività che compongono tali processi, e che costituiscono dei sottosistemi del processo più complesso, si cela un possibile rischio infortunistico che, inevitabilmente, rientra in copertura.

L’assicuratore, quindi, deve esser consapevole che, quando identifica un’attività, per la quale offre una garanzia RCT ed RCO, si obbliga a tenere indenne l’assicurato dai danni a terzi provocati nell’esercizio dell’attività principale e di tutti quelli cagionati ai lavoratori anche nel corso delle attività necessarie o, comunque, funzionali ed accessorie alla principale, richieste esplicitamente o implicitamente ai lavoratori stessi.

Sicurezza sul lavoro: la garanzia RCO

Il rischio RCO, infatti, consiste nell’eventualità che non vengano rispettate le cautele antinfortunistiche o, comunque, non venga garantita la sicurezza sul lavoro come richiesto dal codice civile e dal complesso sistema normativo sul tema, nel corso di tutto ciò che avviene nello stabilimento per porre in essere l’attività descritta in polizza.

A stretto rigore, nell’ottica di una descrizione del rischio intesa come componente inevitabile di un più complesso processo industriale, si potrebbe adottare un’identica interpretazione del rischio anche per la RCT, considerando in garanzia tutti quei danni cagionati a terzi nel corso di attività complementari, accessorie o funzionali alla principale.

Tale interpretazione appare coerente con un’interpretazione complessiva delle CGA, anche in ragione delle ulteriori numerose delimitazioni di rischio contenute negli articoli relativi alle esclusioni di garanzia; l’assicuratore, una volta coperta una determinata attività, sarà obbligato a tenere indenne il datore di lavoro per tutti i sinistri accaduti ai suoi dipendenti nel corso di lavori da lui commissionati (o comunque avvenuti sotto la sua sfera di controllo), ed occasionati dalla lavorazione principale.

Quando è valida la garanzia RCO?

Per quanto attiene, invece, alle eventuali dichiarazioni false o reticenti dell’assicurato, occorre riflettere in merito al tema della compilazione dei questionari per la valutazione del rischio che l’assicuratore abbia sottoposto all’assicurato in sede di trattativa negoziale.

Non si può sostenere che qualsiasi reticenza sia rilevante per l’applicazione della normativa codicistica, né che l’eventuale omissione dell’assicurato sia determinante del consenso dell’assicuratore per il semplice fatto che l’assicuratore lo abbia preventivamente previsto nel questionario.

Allo stesso modo non si può non tenere conto, ad esempio, del fatto che l’assicurato abbia omesso di comunicare all’assicuratore l’esistenza di sinistri pregressi, soprattutto a fronte di un’esplicita domanda in tal senso, oppure di reticenze in merito a circostanze (ad esempio eventi mortali o contestazioni di gravi inadempienze) verificatisi prima della stipula di una polizza anche se non abbiano ancora dato origine a richieste risarcitorie al momento della sottoscrizione della copertura.

Tali comportamenti rientrano nelle previsioni dell’art. 1892 c.c., con la conseguente decadenza dell’assicurato dall’indennizzo, ogni qual volta l’assicuratore dimostri che non avrebbe concluso il contratto se fosse stato doverosamente edotto del “vero stato” delle cose.

Indici di tale non volontà possono pragmaticamente essere rinvenuti nella difficile assicurabilità in sede di mercato del rischio di cui il sinistro è realizzazione (Es. le malattie da amianto già manifestatesi presso altri lavoratori e dolosamente taciute), o nella gravità del sinistro (Es. gravità caratterizzata dalla sproporzione palese fra i premi incassati, il costo medio degli altri sinistri e la somma necessaria per il danno eventualmente non indennizzabile).

Continua a seguire il blog, nel prossimo articolo parleremo della definizione di sinistro nell’Assicurazione R.C.

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

Share This