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Obbligo di salvataggio nell’Assicurazione

da | Giu 25, 2021 | Assicurazione di Responsabilità Civile

Ex art. 1914 c.c.

Cosa significa obbligo di salvataggio?

Il principio di buona fede fra le parti, che è alla base dei rapporti fra assicurato ed assicuratore, impone all’assicurato l’obbligo di non disinteressarsi delle conseguenze del sinistro.
L’avere trasferito l’alea sull’assicuratore non deve significare l’omissione di quel minimo sforzo che ciascuno è disposto a compiere per evitare un pregiudizio ai propri beni o, eventualmente, che la situazione peggiori ulteriormente.

Spese di salvataggio

L’art. 1914 c.c. impone all’assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Tuttavia, trattandosi di un’attività che è comunque nell’interesse dell’assicuratore, in virtù del secondo comma, le spese a tale scopo sostenute dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro. Anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Leggi l’approfondimento sulla gestione delle spese di lite in assicurazione.

Danni materiali e assicuratore

Il terzo comma dell’art. 1914 c.c. prevede che l’assicuratore risponda dei danni materiali direttamente derivanti alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’esempio classico è dato dai danni cagionati dall’acqua usata per spegnere un incendio.

Intervento dell’assicuratore e diritti

Il quarto comma dispone, invece, che l’intervento dell’assicuratore per le cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti: esso, cioè, mantiene il diritto di contestare la risarcibilità del sinistro anche se ha anticipato, su richiesta dell’assicurato, le spese di salvataggio, comunque dovute.
L’inosservanza di tale obbligo, in caso di dolo dell’assicurato, comporta la perdita del diritto all’indennizzo, e, in caso di inosservanza colposa, l’indennizzo viene ridotto proporzionalmente al pregiudizio sofferto (art. 1915 c.c.).

Dolo e obblighi dell’assicurato

In dottrina si è sostenuto che, affinché venga accertato il dolo, occorre la prova della consapevolezza e volontarietà dell’evento, risultando irrilevante la dimostrazione di un eventuale dolo specifico fraudolento inteso a danneggiare l’assicuratore. Altri autori hanno, invece, ritenuto necessaria la volontà dell’assicurato di non impedire il sinistro o di non impedirne le conseguenze o, comunque, di trarre un vantaggio da tali omissioni.

Inadempimento colposo e obblighi dell’assicuratore

La questione non è soltanto teorica in quanto l’onere della prova circa l’esistenza del dolo è a carico dell’assicuratore e la “probatio” può rivelarsi anche estremamente complessa. È, invece, discusso, in dottrina, su chi verta l’onere della prova circa l’inadempimento colposo: secondo alcuni, anche in questo caso, è l’assicuratore che deve fornire la prova della colpa, mentre altri, sul presupposto che l’omissione di salvataggio integri gli estremi di un inadempimento contrattuale, ritengono inevitabile porre a carico dell’obbligato la prova dell’estraneità dell’evento.
La giurisprudenza di legittimità, invece, sotto il profilo della prova del dolo, appare orientata a ritenere non necessaria la prova dell’intento fraudolento finalizzato ad arrecare danno all’assicuratore, risultando, a suo giudizio, sufficiente la consapevolezza dell’obbligo di salvataggio e la cosciente volontà di non rispettarlo, ove, poi, manchi la prova del dolo, il comportamento inadempiente dell’assicurato si presume colposo.

Art 1914 nell’assicurazione di Responsabilità Civile

Il principio previsto dall’art. 1914 c.c. si applica anche all’assicurazione di responsabilità civile, poiché esistono una serie di azioni che l’assicurato di responsabilità civile deve compiere per evitare il danno, e tra esse vanno ricomprese anche quelle dirette ad impedire il fatto suscettibile.
La giurisprudenza, con la sentenza della Suprema Corte del novembre 1991, ha riconosciuto, come per le altre assicurazioni danni, il diritto dell’assicurato a vedersi rimborsare (come credito autonomo rispetto a quello indennitario) le spese sostenute per evitare o limitare il danno, con conseguente riconoscimento anche di un obbligo in tal senso.

“… Assumono rilievo in questo senso il secondo comma dell’art. 1914 c.c., secondo il quale le spese che rimangono a carico dell’assicuratore sono proporzionate al valore delle cose al tempo del sinistro, ed il terzo comma dello stesso articolo, che pone a carico dell’assicuratore i danni materiali derivati dai mezzi disposti dall’assicurato per evitare o diminuire il danno e non quello diretto ad evitare il sinistro, per cui è di salvataggio solo l’attività che, inserendosi nel processo causale già avviato dal sinistro, si riveli idonea e necessaria ad evitare che il processo medesimo giunga ad esaurimento e produca il danno…”. Tale orientamento risulta oramai consolidato.

Oneri finanziari sull’assicuratore

Il secondo e terzo comma dell’art. 1914 c.c. collegano all’adempimento dell’obbligo di salvataggio la ricaduta dei relativi oneri finanziari sull’assicuratore: a questo proposito la Suprema Corte ha indicato nel massimale, in mancanza di un bene assicurato, l’importo cui riferirsi per calcolare la misura della rivalsa dell’assicurato.
L’obbligo di salvataggio impegna l’assicurato a porre in essere, nei limiti dell’ordinaria diligenza, tutte quelle attività che, al momento, appaiono necessarie ad attuare gli obiettivi perseguiti nell’art. 1914 c.c.

Obbligo di salvataggio e dovere di diligenza

Se l’ “obbligo di salvataggio”, infatti, si concreta nel dovere dell’assicurato di “fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno“; il dovere di diligenza richiestogli andrà commisurato, secondo un giudizio ex-ante, alla situazione prospettabile fin dalle prime avvisaglie di pericolo, pericolo non puramente potenziale ma attuale, secondo un criterio di ragionevole prevedibilità.
Evitare, tuttavia, che un prodotto rivelatosi difettoso produca altri danni, mettere in atto campagne (silenti e non) di ritiro dal mercato dello stesso, sostenere delle spese per interventi di primo aiuto medico e psicologico in occasione di eventi catastrofali, attuare interventi volti alla messa in sicurezza di siti contaminati o ad evitare lo spandimento di sostanze inquinanti in occasione di una fuoruscita di sostanze tossiche, esemplificano, comunque, comportamenti doverosi, finalizzati a limitare conseguenze dannose ben più gravi che finirebbero altrimenti per gravare sull’assicuratore.

Obbligo di salvataggio e misure preventive

Occorre, infatti, sottolineare che l’interesse al non verificarsi del sinistro e al contenimento delle sue conseguenze è comune all’assicuratore e all’assicurato e se anche non si devono confondere gli obblighi di salvataggio con i doveri comportamentali comunque gravanti sull’assicurato, è altresì innegabile che le misure preventive sono tanto più efficaci quanto più tempestivamente e sagacemente (oltre che doverosamente) adottate.

Conclusioni

In ogni caso l’obbligo di salvataggio è funzionale ad evitare o limitare il danno.

L’obbligazione dell’assicuratore di rimborsare le spese a tal fine sostenute, deriva direttamente dalla legge e prescinde dal verificarsi di entrambi i presupposti dell’obbligazione indennitaria. Essa non è componente di tale obbligazione, alla quale è collaterale; sussiste anche se non diventa attuale l’obbligazione indennitaria e deve essere adempiuta pure quando il suo ammontare, unito a quello del danno, superi la somma assicurata purché le spese non siano state fatte inconsideratamente.

In ambito infortunistico appaiono non ripetibili, a norma dell’art. 1914, gli interventi preventivi imposti al datore di lavoro, fra i quali campeggiano le previsioni sistematico prevenzionali del Testo Unico n. 81/2008, ma vi potrebbero rientrare taluni interventi specialistici messi in atto dal lungimirante datore di lavoro, per fornire assistenza psicologica ai lavoratori colpiti da Disturbo Post Traumatico da Stress per avere subito o assistito ad un evento di natura particolarmente violenta.


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Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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