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La Riassicurazione

da | Mag 5, 2023 | Riassicurazione

Cosa significa e a cosa serve la riassicurazione?

Si parla di riassicurazione allorché un assicuratore cede i propri rischi, o una parte degli stessi, ad una impresa di riassicurazione al fine di riuscire a gestire l’onere economico di un programma assicurativo altrimenti ritenuto insostenibile.

La funzione della riassicurazione non è, quindi, soltanto protettiva nei confronti dell’assicuratore, ma si può dire sia principalmente quella di fornire la capacità economica di assicurare determinati rischi, o parte degli stessi.

Di fatto, quindi, l’attività riassicurativa viene a svolgere un ruolo centrale nel mercato – quantomeno per tipologie di rischi particolarmente rilevanti – in quanto introduce capitali finanziari, idonei a rendere possibile l’estensione dell’offerta assicurativa.

Che cos’è un trattato di riassicurazione?

Per definirlo in altri termini, il trattato di riassicurazione è:

“un contratto in virtù del quale l’assicuratore cede una quota di un dato portafoglio assicurativo o protegge lo stesso in caso di sinistri che eccedano un determinato valore.”

Per effetto di questo contratto, tutte le polizze che appartengono al portafoglio al quale si applica il trattato divengono automaticamente riassicurate, senza che sia necessario un singolo atto deliberativo per ciascuna di esse.

Contratto di riassicurazione

In quali norme il Codice civile tratta del contratto di riassicurazione?

Il nostro codice dedica pochi articoli alla disciplina di tali accordi fra assicuratore e riassicuratore, prevedendo:

  • la forma scritta (art. 1928 c.c.),
  • l’assenza di rapporti fra assicurato e riassicuratore (art. 1929 c.c.),
  • l’obbligo dell’assicuratore di pagare integralmente l’indennità dovuta al riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa di quest’ultimo (art. 1930 c.c.),
  • la compensazione di diritto fra debiti e crediti pendenti fra riassicuratore e riassicurato, sempre nel caso della liquidazione coatta amministrativa di questi (art. 1931 c.c.).

Infine, l’art. 2952 c.c., nel disciplinare i termini di prescrizione nell’ambito del contratto di assicurazione della responsabilità civile, estende al V comma tale disciplina anche all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.

Una menzione dell’attività riassicurativa è prevista nell’art. 2 della direttiva CE n. 68/2005, secondo la quale:

… l’attività consiste nell’accettare rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione. Nel caso dell’associazione di sottoscrittori denominato Lloyd’s, per riassicurazione si intende anche l’attività consistente nell’accettazione di rischi ceduti da qualsiasi membro dei Lloyd’s da parte di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, diversa dall’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s”.

L’assicuratore cede l’intero contratto al riassicuratore?

Attraverso il meccanismo riassicurativo l’assicuratore non trasferisce affatto la propria situazione contrattuale ad un’altra Compagnia, né il riassicuratore assume alcun obbligo nei confronti dell’assicurato: la riassicurazione è una operazione attraverso la quale l’assicuratore riduce il rischio delle proprie perdite proteggendosi con il riassicuratore, secondo differenti modalità, che ancora oggi fanno riferimento a prassi negoziali di origine anglosassone.

Se vuoi approfondire il rischio nel contratto di assicurazione vai all’articolo dedicato.

Il contratto di riassicurazione è un contratto tipico?

L’espressa definizione legislativa – sia pure sommaria – sembrerebbe far propendere per una risposta affermativa, anche se talune modalità di cessione dei rischi (ad esempio la cessione integrale degli stessi attraverso l’operazione di fronting) parrebbero far propendere – secondo alcuni autori – per l’atipicità della causa.

Le principali forme di riassicurazione

Esistono varie modalità attraverso le quali opera il meccanismo riassicurativo.

Riassicurazione facoltativa

A differenza del trattato, la riassicurazione facoltativa si ha allorché l’assicuratore negozi una specifica polizza, ritenendola particolarmente rischiosa.

La riassicurazione facoltativa consente al riassicuratore una migliore valutazione dello specifico rischio, ma risulta ovviamente più onerosa per l’assicuratore, che in genere predilige il trattato, sia per sostenere costi amministrativi complessivamente inferiori, sia per ottenere i vantaggi riassicurativi su categorie ben più ampie di rischi.

Riassicurazione proporzionale

A prescindere dall’utilizzo del trattato o della riassicurazione facoltativa, la riassicurazione può avvenire in misura proporzionale e, quindi, l’assicuratore, in virtù di tale modalità, cede una percentuale del rischio e del relativo premio.

Ciò comporta che, al verificarsi di un sinistro, il riassicuratore indennizzerà il riassicurato nella percentuale concordata.

Riassicurazione in eccesso

La riassicurazione in eccedenza si ha allorché il riassicuratore si fa carico interamente del rischio, allorché il sinistro ecceda una determinata soglia.

Attraverso tale forma di riassicurazione, l’assicuratore può così gestire direttamente ed interamente i rischi minori, eliminando i “sinistri di punta”, che resteranno integralmente a carico del riassicuratore, previo pagamento di un premio oggetto di specifica negoziazione.

Rientrano nella riassicurazione in eccedenza anche le cessioni riassicurative riferite non già al singolo sinistro, ma ad un importo globale relativo al costo di eventi della stessa natura (ad esempio, catastrofi naturali) che colpiscano un portafoglio di polizze.

Gli assicuratori, talvolta, possono anche pattuire una riassicurazione in eccedenza per il valore complessivo di una serie di sinistri aventi le medesime caratteristiche (ad esempio, tutti i sinistri verificatisi in un determinato periodo storico, che complessivamente superino una determinata somma).

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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