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Blog di ITC LAW

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L’interesse dell’Assicurato

da | Set 18, 2020 | Assicurazione in generale

Cos’è l’interesse nella polizza assicurativa?

L’interesse è definito come la relazione economica che lega l’assicurato ad un bene esposto al rischio di un evento dannoso futuro ed incerto.

E’, infatti, il timore del verificarsi di un danno che spinge l’assicurato a stipulare una polizza: in altri termini il rischio che un evento futuro ed incerto provochi un pregiudizio patrimoniale (danneggiamento del bene assicurato compreso) rappresenta il fattore esterno imprevedibile che costituisce il presupposto dell’interesse dell’assicurato ad attuare una protezione del bene (o del patrimonio in generale) stipulando un contratto di assicurazione.

E’ proprio nell’ottica dell’interesse che spinge l’assicurato a contrarre la polizza che emerge la duplicità del contratto di assicurazione, stretto in una definizione unitaria che non tiene conto della diversità degli interessi sottesi ad una polizza danni piuttosto che ad un’assicurazione sulla vita:

  • da una parte l’interesse a percepire un’indennità al verificarsi del temuto evento dannoso che arrechi pregiudizio al patrimonio,
  • dall’altra l’esigenza, tutta previdenziale, di proteggere da un punto di vista economico il proprio futuro a fronte di un evento della vita umana ed a prescindere dal verificarsi di un danno.

Più avanti prenderemo in esame in maniera più dettagliata l’interesse dell’assicurato che abbia stipulato una copertura di responsabilità civile generale. Ora possiamo, in linea generale, affermare che l’interesse è uno degli elementi della causa del contratto di assicurazione, intesa come la funzione economica tutelata dal legislatore, rappresentata dallo schema negoziale di chi tende ad allontanare da sé un rischio accettando l’onere di retribuire un imprenditore che accetti di accollarselo, in cambio del guadagno che avrà qualora l’evento dannoso non si verifichi.

Caratteristiche dell’interesse

L’interesse identifica l’assicurato, sotto il profilo soggettivo, ed il valore della cosa assicurata, sotto il profilo economico-oggettivo: deve sussistere nel momento in cui l’assicurazione ha inizio, altrimenti il contratto è nullo ex art.1904 c.c., ma deve comunque persistere per tutta la durata del contratto (o almeno deve sussistere al momento del verificarsi del sinistro, anche se temporaneamente venuto meno nel corso della vita del contratto).

L’alienazione del bene non è, di per sé, causa di scioglimento del contratto e l’omessa comunicazione all’assicuratore della cessione del bene obbliga l’assicurato a pagare i premi successivi; ricevuta la comunicazione dell’alienazione del bene l’assicuratore può recedere nel termine di quindici giorni, mentre l’acquirente deve comunicare all’assicuratore la sua decisione di non subentrare nel contratto entro dieci giorni dalla comunicazione dell’alienante.

Tali disposizioni non si applicano in caso di polizze all’ordine o al portatore, poiché è previsto il subentro automatico dell’acquirente nel contratto.

Il bene assicurato deve necessariamente avere un valore economico, non essendo rilevante l’assicurazione di un bene privo di valore economico (pensiamo ad una fotografia di una persona cara), ma non è necessario che il titolare dell’interesse sia il proprietario del bene, posto che la giurisprudenza ha rinvenuto la presenza dell’interesse anche nell’assicurazione stipulata dal conduttore, dall’usufruttuario, dal depositario o dal vettore del bene.

L’ipotesi tipica attraverso la quale si realizza l’interesse del vettore a garantirsi per i danni alle merci è rappresentata dall’assicurazione per conto altrui, prevista dall’art.1891 c.c. ed oggetto di successivo breve esame.

Scopri cos’è il rischio nei contratti di assicurazione.

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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