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Le principali esclusioni di garanzia

da | Gen 29, 2021 | Assicurazione di Responsabilità Civile

Prima di addentrarci nelle principali esclusioni di garanzia è bene ricordare di cosa si compone una polizza di responsabilità civile generale.

Una polizza di RCG è, di consueto, organizzata secondo uno schema piuttosto ricorrente:

  • descrizione del rischio
  • elenco dei soggetti non considerati terzi
  • sezione RCO (responsabilità civile operai o “addetti”)
  • delimitazioni di garanzia, note come “esclusioni”

Cosa sono le esclusioni di garanzia?

Innanzi tutto, dalla stessa disposizione degli articoli e da indicazioni generalmente presenti in moltissime coperture, si deduce che queste delimitazioni di garanzia riguardano i danni cagionati a tutti i soggetti che non siano dipendenti dell’assicurato, posto che quest’ultimi sono tutelati con la sezione RCO, cui tali esclusioni sono estranee.

Tipologie di esclusioni di garanzia

Tali esclusioni possono essere raggruppate in alcune sotto-categorie in funzione della ragione ispiratrice della stessa loro formulazione e del successivo e conseguente inserimento in polizza.

– Violazione di norme di legge

Alcune di esse rimandano ad una norma di legge, come ad esempio l’esclusione dei danni derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione a motore, che palesemente fa riferimento a tutta la normativa sull’assicurazione obbligatoria RC Auto e ad un rischio del tutto diverso sia sotto il profilo della sinistrosità, che sotto quello della tariffazione.

– Violazione dell’ordine pubblico

Analogamente si può citare l’esclusione prevista per i danni da impiego di veicoli a motore che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o, comunque, che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

Anche in questo caso la ragione dell’esclusione è legata a norme che regolamentano determinati ambiti, in questo caso l’uso di veicoli a motore o l’impiego di macchine da parte di minori, e si fonda sull’esigenza di non favorire, prestando copertura assicurativa, la violazione di norme ispirate a ragioni di ordine pubblico.

Appartengono alla medesima categoria tutte le esclusioni che contengano un richiamo a comportamenti volontari o dolosi dell’assicurato.

– Alta probabilità di accadimento

Accanto a questa tipologia di esclusioni ve ne sono alcune che trovano il loro fondamento nell’alta probabilità di accadimento delle fattispecie da esse descritte, tanto da far ritenere pressoché ineluttabile il loro accadimento (verrebbe da dire non accidentale se non vi fossero le già manifestate perplessità sulla definizione); l’assicuratore, a questo punto, risolve il problema alla radice, escludendo dalla copertura tutti i danni che siano legati a tali fattispecie.

Tuttavia, come spesso accade in questi casi, la loro individuazione si appalesa problematica per la formulazione tutt’altro che lineare delle clausole stesse.

Fra queste meritano di essere ricordate come esempio di assoluta genericità ed indeterminatezza l’esclusione dei danni alle cose su cui si eseguono i lavori (o oggetto dei lavori), quella dei danni alle cose poste nell’ambito di esecuzione dei lavori e quella dei danni manifestatisi dopo l’esecuzione dei lavori.

Che cos’è l’esclusione dei danni postumi?

Occorre premettere che le coperture di RC in genere prevedono due tipi di esclusione:

  • quella dei danni cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita, dopo la loro consegna a terzi
  • danni da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e dei danni conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera.

L’intenzione dell’assicuratore è quella di limitare l’ambito temporale del rischio garantito in polizza, escludendo dalla copertura i danni che si verifichino dopo l’ultimazione dell’attività svolta dall’assicurato e per la quale viene prestata l’assicurazione.

Va, tuttavia, tenuto conto che la tipologia di danni di cui alla prima esclusione (danni cagionati da macchine, merci ecc..) non sono in genere ricompresi in garanzia su polizza R.C.T., in quanto per tali rischi è espressamente prevista la possibilità di sottoscrivere un’autonoma copertura di Responsabilità Civile Prodotti.

Per quanto riguarda i danni di cui alla seconda esclusione (danni ad opere ed installazioni ecc…) c’è la possibilità di estendere la garanzia anche ai danni che si verifichino entro un limitato periodo di tempo (in genere, 6 mesi o 1 anno al massimo) dopo il compimento dell’attività assicurata.

Il problema fondamentale che ci si trova a dover affrontare nella concreta applicazione di questa clausola è quello di stabilire, per ogni singola fattispecie di sinistro, se ci si trova davvero in presenza di danni “postumi”, come tali esclusi dalla garanzia R.C.T., oppure no.

Ci si domanda, infatti, se possa rientrare in tale esclusione anche l’ipotesi di un danneggiamento materiale di un bene da parte dell’assicurato, commesso durante l’esecuzione dei lavori che, però, si appalesi in seguito, dopo l’ultimazione degli stessi, mentre non pare dubbio che vi rientri certamente l’ipotesi del danno verificatosi e manifestatosi dopo l’esecuzione dei lavori.

Rientrerebbe nel primo caso l’ipotesi di un maldestro installatore di impianti idraulici che, lavorando, danneggia per errore una conduttura, bucandola, sicché solo dopo l’ultimazione dei lavori viene rilevata la perdita conseguente al foro creatosi. Nel secondo caso ci sarebbe quello dell’incauto idraulico che, non effettuando bene il collegamento fra le giunture di due tubazioni, provoca perdite d’acqua, con conseguenti allagamenti e bagnature, che si manifestano dopo che se ne è andato dal cantiere.

Scopri di più sull’avviso di sinistro e quali sono i rischi esclusi dal contratto e le limitazioni della responsabilità.

In cosa consiste l’esclusione dei danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori?

Con l’esclusione dei danni alle cose l’assicuratore intende sottrarsi al rischio di danneggiamento di un bene sul quale si stia lavorando, ritenendo tale eventualità eccessivamente rischiosa per la sua elevata probabilità di accadimento.

L’esclusione dei danni alle cose oggetto dei lavori (o sulle quali si sta lavorando ecc…, le definizioni presenti nelle varie polizze sono sostanzialmente fra loro coincidenti) pone, in realtà, un problema di ambito applicativo. Se l’assicurato sta lavorando su un componente di un bene più grande come il pannello di controllo, il trasformatore, etc. di un macchinario o di un impianto complesso, qualora nell’esecuzione dei lavori vengano causati dei danneggiamenti, saranno esclusi solo i danni alla componente che è direttamente oggetto dell’intervento, o anche quelli al macchinario oggetto complessivo della riparazione?

In questi casi il principio di buona fede e l’interpretazione in favore della parte che non ha predisposto le condizioni generali del contratto, inducono a ritenere che tale esclusione debba essere interpretata – in caso di dubbio – nel modo più favorevole all’assicurato.

Quali sono le esclusioni dei danni alle cose nell’ambito di esecuzione dei lavori?

L’esclusione in oggetto appare essere quella più indeterminata.

L’ “ambito di esecuzione dei lavori” è, infatti, particolarmente difficile da identificare e, quindi, da delimitare con esattezza; risulta, perciò, problematico individuare dei criteri univoci, applicabili a qualsiasi fattispecie di attività e di possibile danno provocato dall’attività stessa.

L’interprete si trova, quindi, nella necessità di valutare caso per caso, per ogni singolo sinistro, se sia effettivamente possibile applicare, a tutti i danneggiamenti provocati dall’Assicurato o anche solo ad una parte di essi, l’esclusione di garanzia prevista dalle C.G.A..

Occorre tenere presente che solamente le cose che sono nelle immediate vicinanze della “sfera di azione” dell’Assicurato al momento in cui viene cagionato il danno possono essere considerate, con ragionevole sicurezza, quali “cose nell’ambito di esecuzione dei lavori”.

Infatti, la ratio di questa norma, volta a disciplinare in modo più rigoroso le tipologie di danneggiamenti la cui probabilità di accadimento è ritenuta particolarmente elevata, deve portare ad un’interpretazione particolarmente restrittiva, volta a collocare nell’ambito di esecuzione dei lavori, solo ciò che è nelle immediate vicinanze della cosa sulla quale si sta lavorando.

Per tale ragione occorre verificare in concreto quale sia il generale ambito in cui si svolge l’attività dell’Assicurato, non potendosi far rientrare nell’esclusione (o nella limitazione di garanzia) qualsiasi luogo in cui detta attività è prestata, ma solo una più limitata parte di essa.

Tale aspetto diventa ancora più rilevante allorché l’Assicurato si sposti all’interno del suo usuale raggio d’azione (si pensi a muletti che circolano all’interno di un cantiere o ad un cameriere che giri per la sala da pranzo recando le varie portate).

Per approfondire vai all’articolo dedicato alla richiesta di risarcimento e gli obblighi di denuncia dell’assicurato.

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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