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Delimitazione del rischio nell’assicurazione contro il furto

da | Gen 7, 2022 | Assicurazione contro i danni

Le delimitazioni dell’oggetto del rischio assicurato nelle polizze furto sono in genere piuttosto numerose. Esse comunque non costituiscono limitazioni degli obblighi precedentemente assunti dall’assicuratore con il contratto, bensì delimitano:

Limitazioni del rischio furto.

Tali delimitazioni tengono purtroppo conto di una serie di caratteristiche del rischio furto, che lo rendono a determinate condizioni non assicurabile.

L’assicuratore, infatti, è sempre esposto alla possibilità che l’assicurato simuli la sottrazione di un bene che è sempre nella sua disponibilità, così come in determinate situazioni ambientali il rischio furto appare economicamente insostenibile per l’elevata probabilità di accadimento.

Ecco quindi che l’assicuratore cerca attraverso tali delimitazioni di ridurre l’esposizione al rischio, così da renderlo assicurativamente accettabile.

Nell’ambito ad esempio delle assicurazioni furto in abitazione, la sottrazione del denaro viene assicurata con un tetto percentuale rispetto al massimale assicurato, cosi come in genere non sono coperti gioielli, opere d’arte o veicoli, tutti comunque assicurabili con coperture ad hoc.

Misure di prevenzione o di contenimento del rischio.

Sovente l’assicuratore pone come condizione di operatività della garanzia l’adozione da parte dell’assicurato di misure di prevenzione o di contenimento del rischio (porte blindate, grate alle finestre etc..) il cui mancato rispetto comporta la non indennizzabilità del sinistro. Tali clausole in realtà riprendono un antico modello assicurativo inglese, in virtù del quale l’assicuratore fonda la propria volontà di garantire determinati beni sulla dichiarazione resa dall’assicurato, sicché una qualunque diversità fra quanto dichiarato esistente ed effettivamente riscontrato significa che il rischio verificato sia da intendersi estraneo al patto che l’assicuratore ha assunto con l’assicurato stesso.

Vi è quindi in questi casi una ipotesi non già di dichiarazioni inesatte o reticenti, bensì di vera e propria diversità del rischio assicurato.

Furto non coperto da assicurazione.

– Furto senza effrazione

L’assicurazione furto difficilmente garantisce il furto perpetrato con qualsiasi modalità, ma copre esclusivamente quello avvenuto con effrazione o uso fraudolento di chiavi o con particolari modalità artificiose, sicché il furto avvenuto senza effrazioni o senza artifici non è in genere oggetto di copertura.

In genere qualora l’effrazione sia avvenuta usando maliziosamente chiavi vere, salvo che di tali chiavi sia entrato in possesso mediante altro furto o rapina.

– Furto con dolo o colpa grave dell’assicurato

Nell’ambito di tali modalità ve ne sono altre usualmente escluse in molte altre garanzie del medesimo tipo, quali ad esempio il dolo o la colpa grave dell’assicurato, incendi, terremoti, inondazioni, guerre, sommosse popolari etc…

Una ulteriore limitazione rischio furto in abitazione è data dalla necessità che il bene si trovi all’interno di determinati locali – anche se non mancano polizze che prescindono da questa condizione – o che la sottrazione avvenga entro un periodo temporalmente definito.

– Furto in locali senza norme antifurto

Con riferimento poi alle coperture furto in locali non abitativi, in genere la garanzia non opera qualora i locali siano sprovvisti di adeguate norme antifurto o qualora i mezzi di chiusura dei locali non si siano rilevati conformi a quanto dichiarato nel contratto. (link ad articolo su warranties

Erogazione dell’indennizzo.

Allorché l’assicuratore ritenga operante la garanzia, provvederà ad erogare l’indennizzo, in genere comprensivo anche dei danni ulteriori patiti dall’assicurato in conseguenza dell’evento furto (costi per rifare patente e passaporto, per riparare il portone etc…).

Spetta comunque all’assicurato la prova che l’evento si sia verificato con modalità tali da rientrare nella copertura sottoscritta: deve quindi provare, sia pure anche per presunzioni, che il sinistro corrisponde a quanto effettivamente indennizzabile.

Ciò non significa, tuttavia, che l’assicuratore possa legittimamente porre eccessivi o inutili oneri a carico dell’assicurato, come ad esempio la prova delle riparazioni effettuate o dell’acquisto dei beni rubati.

Cosa succede se i beni rubati vengono poi recuperati?

Se il bene viene recuperato prima che sia pagato l’indennizzo o comunque, secondo molte polizze, entro due o tre mesi dalla denuncia di sinistro, l’assicuratore indennizzerà solo i danni subiti dai beni in occasione del furto.

Se invece il recupero avviene dopo il pagamento dell’indennizzo, il bene recuperato diviene per patto contrattuale di proprietà dell’assicuratore. A questo proposito occorre precisare che tale clausola, cosiddetta di abbandono, non è in realtà una ipotesi di surrogazione reale, quanto piuttosto un mandato a vendere il bene in nome e per conto del proprietario.

È possibile anche che il recupero riguardi solo alcuni dei beni sottratti. In questo caso in genere è prevista la facoltà dell’assicurato di restare proprietario dei beni ritrovati, con impegno tuttavia alla restituzione dell’indennizzo percepito, oppure di farli vendere, provvedendo quindi ad un ricalcolo della liquidazione che tenga conto del prezzo conseguito dalla vendita.

Cosa succede se il furto viene commesso da dipendenti dell’assicurato?

Il rischio della sottrazione di beni, valori o utilità è coperto in genere con coperture denominate “infedeltà dei dipendenti”, che sono volte a coprire il danno conseguente a comportamenti da questi tenuti e rientranti non soltanto nel reato di furto, ma anche di altre tipologie di reato, quali truffa o appropriazione indebita. Un esempio tipico è la copertura che imprese bancarie stipulano in tal senso per i danni subiti da comportamenti fraudolenti dei propri dipendenti, garanzia questa che costituisce spesso una sezione della più ampia polizza furto sottoscritta dall’istituto.

Cosa succede se il bene è semplicemente smarrito e non è stato rubato?

È prevista una assicurazione specifica contro il rischio di smarrimento del bene assicurato (particolarmente frequente l’assicurazione contro il rischio di smarrimento delle merci trasportate).

Tale copertura in genere è prestata con una polizza a se stante e con essa si copre il rischio di qualsiasi smarrimento dovuto ad eventi naturali, caso fortuito o anche colpa dell’assicurato stesso.

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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