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Clausole contrattuali della riassicurazione

da | Mag 26, 2023 | Riassicurazione

Con il contratto di riassicurazione il riassicuratore si obbliga ad indennizzare il suo riassicurato, allorché il sinistro rientri:

  • sia nella copertura assicurativa oggetto di riassicurazione (rapporto assicuratore / assicurato),
  • sia nel contratto riassicurativo (rapporto riassicuratore / riassicurato).

Se non è diversamente disposto contrattualmente, sul riassicurato grava l’onere di provare il verificarsi di entrambe le succitate circostanze.

In altri termini, il riassicurato dovrà provare al riassicuratore la indennizzabilità del sinistro pagato, esattamente come avrebbe dovuto fare l’assicurato con lui, mentre il riassicuratore potrà opporre tutte le eccezioni che l’assicuratore avrebbe potuto/dovuto muovere al proprio assicurato, e ciò a prescindere dall’avvenuto pagamento del sinistro da parte del riassicurato.

Naturalmente, così come il contratto riassicurato, anche quello riassicurativo ha una sua efficacia temporale ed è dunque onere del riassicurato dimostrare che il sinistro rientra temporalmente nella copertura riassicurativa.

Perché sono state introdotte le clausole?

Il mondo assicurativo ha cercato per molti anni di alleviare tale complesso onere probatorio, inserendo alcune particolari clausole, finalizzate a semplificare il conseguimento della indennità da parte del riassicuratore.

Le principali clausole della riassicurazione

Cosa è la Follow the Settlements Clause?

Attraverso tale clausola il riassicuratore si obbliga ad indennizzare il riassicurato allorché questi abbia transatto o pagato un sinistro coperto dalla sua polizza e rientrante nell’accordo riassicurativo.

Questa clausola, che semplifica – con un certo automatismo – l’esercizio del diritto all’indennità da parte del riassicurato, rimane secondo la Giurisprudenza inglese sempre e comunque vincolata alla dimostrazione che l’assicuratore/riassicurato “… has acted honestly and has taken all proper and bussinesslike steps in making the settlement”.

L’eventuale aggiunta, talvolta presente nella prassi, dell’espressione “without question” non preclude mai in ogni caso al riassicuratore la facoltà di respingere la richiesta di indennità laddove il pagamento da parte del riassicurato sia avvenuto in modo del tutto improprio o in malafede.

La clausola Follow the Settlements può teoricamente estendersi anche ai pagamenti ex gratia, cioè a sinistri pagati per ragioni commerciali, senza che ne sussistessero i presupposti contrattuali e di legge. In assenza, però, di una esplicita estensione, il riassicuratore non sarà obbligato dalla clausola Follow the Settlement a tenere indenne il riassicurato da tali pagamenti effettuati in favore dell’assicurato.

Che cosa è la Claims Cooperation Clause?

Con questo tipo di clausola il riassicuratore si riserva il diritto di controllare le trattative fatte dall’assicuratore con il proprio assicurato, di gestire il sinistro con propri loss adjusters e comunque di approvare le decisioni liquidative del riassicurato. Tale clausola trova applicazione molto frequentemente nei casi in cui sul riassicuratore grava la gran parte o la totalità del rischio.

Cosa significa la clausola “Follow the Fortunes”?

Nella prassi assicurativa e giudiziaria americana è facile trovare anche questa tipologia di clausola, che sostanzialmente equivale alla Follow the Settlements. Essa comporta che il riassicuratore sia obbligato a rimborsare il riassicurato del pagamento sostenuto per il sinistro, salvo che il pagamento non sia estraneo all’oggetto della riassicurazione, o che il riassicurato abbia gestito in modo fraudolento o in mala fede, o che il riassicurato non sia stato carente nell’attività istruttoria del sinistro.

Che cosa vuol dire “Pay as May be paid thereon”?

Con la presente clausola, il riassicuratore si impegna a pagare il riassicurato alle stesse condizioni in cui lo farebbe con la Follow the Settlements ed in questo caso il riassicurato non è tenuto a provare il quantum dell’indennizzo dovuto.

Clausole con concessione della capacità riassicurativa

Il riassicuratore, talvolta, può ritenere di concedere la propria capacità riassicurativa a condizione che il riassicurato gli riconosca un elevato potere di controllo e decisionale nella gestione dei sinistri.

Ciò avviene soprattutto allorché la percentuale di rischio riassicurata risulti particolarmente elevata, sicché il riassicuratore richiede un maggior livello di controllo sull’operato del riassicurato.

Che cosa è la Claims Control / Cooperation Clause?

Con questo tipo di clausola il riassicuratore si riserva il diritto di controllare le trattative fatte dall’assicuratore con il proprio assicurato, di gestire il sinistro con propri loss adjusters e comunque di approvare le decisioni liquidative del riassicurato.

Il controllo o la cooperazione nella gestione dei sinistri previsto da tale clausola può avvenire in vari modi:

  • Notification of loss

In questi casi, il riassicurato deve notificare al riassicuratore i sinistri che gli siano stati denunciati, lasciando a quest’ultimo il diritto, nell’ambito della claims control or cooperation clause, di verificare l’istruttoria e le eventuali trattative nella gestione del sinistro.

  • Consultation in claims handling

Con questa clausola è previsto l’obbligo del riassicurato di cooperare con il riassicuratore nella gestione del sinistro, ponendo quest’ultimo nella posizione di poter valutare ogni singolo caso e l’opportunità o meno di effettuare pagamenti. La clausola può essere anche definita “Control of Negotiation and Settlement”.

In tutti questi casi diventano essenziali, in termini di buona fede contrattuale o – per usare un’espressione latina, ma cara alla Common Law – di uberrima fides, la tempestività la completezza delle informazioni fra riassicurato e riassicuratore.

Nella Giurisprudenza di Common Law, anche qualora in tali clausole non sia inserita una condizione sospensiva espressa (condition precedent), in virtù della quale il riassicuratore possa bloccare il pagamento al riassicurato, questi perderà il diritto all’indennità riassicurativa qualora non abbia posto il riassicuratore nella condizione di poter valutare il sinistro e decidere sul merito dello stesso.

Gli obblighi posti a carico del riassicurato, allorché il loro adempimento sia previsto come condizione sospensiva (condition precedent) per il pagamento del riassicuratore, son particolarmente stringenti, sicché il loro mancato rispetto consentirà al riassicuratore di negare l’indennità, anche qualora il sinistro sia stato correttamente e doverosamente pagato.

Occorre a questo proposito ricordare che queste regole derivano esclusivamente dalla casistica giurisprudenziale anglosassone, ma mantengono una loro efficacia pratica, posto che è assai probabile che il contratto riassicurativo preveda come giurisdizione il Regno Unito e come legge applicabile la Common Law.

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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