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L’Avviso di sinistro

da | Dic 11, 2020 | Assicurazione di Responsabilità Civile

Cos’è l’obbligo di avviso di sinistro?

Al di là dell’onere di denuncia all’assicuratore entro due anni dal ricevimento di una richiesta risarcitoria, la legge prevede comunque un onere di avviso all’assicuratore di un evento che possa dar luogo ad un sinistro.

Tempi per comunicare la denuncia del sinistro

Il primo comma dell’art. 1913 c.c. impone infatti all’assicurato di “… dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro”.

Recita invece il primo comma dell’art. 1915 c.c. “L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità”.

Mentre il secondo comma dello stesso articolo sancisce che “Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.

Un termine così ridotto entro il quale deve essere effettuato l’avviso del sinistro trova la sua ragione nelle previsioni dell’art. 1914 c.c., che impone all’assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e che pone a carico dell’assicuratore, in proporzione con il valore assicurato, il costo di tali operazioni.

In altri termini, l’obbligo di tempestivo avviso di accadimento del sinistro trova la sua ragione nell’esigenza istruttoria dell’assicuratore di poter conoscere ed accertare tempestivamente le cause del danno, onde verificarne entità, sussumibilità in garanzia ed eventuale necessità di un intervento di salvataggio ex art. 1914 c.c..

Cosa succede se l’avviso di sinistro arriva tardi?

Le sanzioni previste dall’art. 1915 c.c. in caso di mancato avviso consistono nella riduzione proporzionale dell’indennizzo in caso di omissione colposa, sempre che l’assicuratore dimostri di avere subito un effettivo pregiudizio da tale mancata tempestiva comunicazione.

Ritardo con e senza pregiudizio

È possibile infatti che l’assicurato tardi nel dare avviso di sinistro (in realtà capita assai di frequente), ma tale ritardo non cagioni alcun pregiudizio per l’attività istruttoria dell’assicuratore in quanto le cause sono comunque oggettivamente rilevabili. Ad esempio quando si verifica un sinistro ospedaliero o un infortunio sul lavoro, in cui gli accadimenti sono certificati con pubblica prova in un caso o da una istruttoria penale nell’altro.

In queste situazioni o allorché l’evento stesso abbia distrutto tutte le possibili prove (si pensi ad un incendio) non vi è pregiudizio, in quanto anche in caso di tempestiva denuncia l’assicuratore si sarebbe trovato nella medesima situazione.

Qualora invece il ritardo abbia quantomeno favorito o determinato una confusione delle prove sicché l’intervento dell’assicuratore risulti tardivo per l’accertamento dei fatti e quindi per la valutazione circa l’operatività o meno della garanzia, ricorrerà la sanzione prevista dal secondo comma dell’art. 1915 c.c., ovvero la riduzione proporzionale dell’indennizzo.

Omissione di natura dolosa

Nel caso in cui, invece, l’omesso avviso abbia natura dolosa, la sanzione è automatica e consiste nella perdita del diritto all’indennizzo.

A questo proposito occorrono tuttavia due precisazioni:

  1. La prova del dolo dell’assicurato è a carico dell’assicuratore
  2. Occorre comprendere cosa si intende per “dolo”

La Giurisprudenza della Suprema Corte sul punto è costante: con l’espressione “dolo dell’assicurato” non si fa riferimento al dolo che determina l’impugnabilità di un contratto, ovvero l’artificio od il raggiro, bensì la semplice coscienza e volontà della condotta.

In altri termini la Suprema Corte ha più volte affermato che per la ricorrenza della sanzione prevista dall’art. 1915, I comma c.c., ovvero la perdita del diritto all’indennizzo, è necessario e sufficiente che l’assicuratore dia prova che l’assicurato era a conoscenza dell’obbligo di avviso e consapevolmente non vi ha ottemperato, restando del tutto irrilevante che ciò sia avvenuto per mera negligenza, piuttosto che per un intento fraudolento.

Differenza fra avviso di sinistro (all’art. 1913 c.c.) e richiesta risarcitoria (art. 2952 III comma c.c.)

Che differenza c’è fra il termine previsto dall’art. 1913 c.c. (avviso di sinistro) e quello previsto dall’art. 2952 III comma c.c. (richiesta risarcitoria)?

l termine previsto dall’art. 1913 c.c. assolve alla funzione di consentire all’assicuratore di svolgere, se lo ritiene, una tempestiva istruttoria, così da poter valutare se la garanzia potrà o meno risultare impegnata.
Questo obbligo di denuncia non esonera comunque l’assicurato dal dover dare tempestiva comunicazione all’assicuratore dell’eventuale ricezione di una richiesta risarcitoria (termine temporale biennale come prevede l’art. 2952 III comma).

Qualora l’assicurato lasci trascorrere più di due anni dal ricevimento della pretesa del terzo senza provvedere a notiziare a riguardo l’assicuratore, vedrà prescritto il proprio diritto anche qualora avesse al momento dell’accadimento fornito un tempestivo avviso per come previsto dall’art. 1913 c.c..

Continua a seguire il blog per scoprire di più sulla richiesta di risarcimento e gli obblighi di denuncia dell’assicurato.


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Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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