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Assicurazione contro l’incendio

da | Mar 18, 2022 | Assicurazione contro i danni

L’assicurazione contro l’incendio è una delle coperture più antiche della storia delle assicurazioni. Si ritiene, infatti, la sua origine sia da riferire alla sensibilità sorta nei commercianti e negli imprenditori londinesi sulla necessità di trovare una copertura a questo rischio dopo il devastante incendio di Londra del 1666.

Il rischio è facilmente desumibile dal nome della copertura e ha ad oggetto la garanzia per i danni che una cosa assicurata può subire per effetto di combustione propagatasi da una fiamma libera.

L’assicurazione contro l’incendio è quindi una garanzia di protezione in caso di danni provocati da circostanze imprevedibili quali scoppi o incendi.

In cosa consiste l’interesse assicurabile?

Cosa copre la polizza incendio?

L’interesse che può essere assicurato con una polizza incendio è sicuramente in primis quello del proprietario del bene assicurato (o del titolare di un diritto reale sul bene stesso) a garantirsi dalla perdita economica derivante dall’evento in quesitone.

Come nel rischio furto, l’assicurazione può essere stipulata anche da chi abbia solo il godimento della cosa in virtù di un rapporto obbligatorio con il proprietario (come nel caso del locatoreo del leasing).

Occorre infatti ricordare che nell’assicurazione contro i danni l’interesse assicurativo è il rapporto economico fra l’assicurato ed il bene minacciato dal rischio, sicché ben può sussistere un interesse anche se l’assicurato non sia il titolare di un diritto reale sul bene, bensì abbia sullo stesso soltanto un diritto personale di godimento.

Ovviamente il valore assicurato in quest’ultimo caso non potrà non tenere conto del minor valore dell’utilità che l’assicurato può trarre dal bene.

Clausole e successione nell’assicurazione contro l’incendio

Come per tutte le coperture danni, le clausole – purtroppo assai diffuse sul mercato – che precludono all’assicurato il diritto di azionare le pretese che derivano dal contratto, attribuendolo in maniera esclusiva al solo contraente, sono nulle.

Qualora dopo il verificarsi di un incendio l’assicurato muoia prima di percepire l’indennizzo, lo stesso sarà oggetto di successione mortis causa in favore degli eredi, mentre il contratto cessa i suoi con la morte dell’assicurato prima del verificarsi di un evento.

Fanno eccezione a questa regola il caso in cui l’assicurazione sia stata stipulata per l’esercizio di una impresa, sicché la morte dell’imprenditore determina la successione dei suoi eredi nel contratto ed il caso in cui nel contratto stesso si sia fatta menzione degli eventuali eredi quali assicurati.

Come si calcola il valore assicurabile del bene?

  • Beni mobili

In caso di beni mobili, è frequente che vi sia una stima preventiva e comunque il valore finale sarà determinato in base al costo di rimpiazzo detratto dell’eventuale differenziale che il nuovo bene dovesse avere rispetto a quello distrutto.

  • Beni immobili

Per i beni immobili invece è assai frequente la formula dell’assicurazione con clausola “valore a nuovo, come già visto nell’assicurazione contro il furto in generale, che prevede che il valore assicurato sia pari al costo di ricostruzione di un bene identico a quello distrutto, al netto di eventuali deprezzamenti dovuti allo stato di conservazione, alla vetustà etc….

Come viene delimitato il rischio incendi?

È piuttosto frequente che le polizze prevedano come assicurabile la combustione da fiamma che possa eventualmente anche propagarsi, sicché non sono in genere coperti da queste coperture le combustioni dovute a calore o a tutte le ipotesi in cui (contatto con materiali incandescenti senza sviluppo di fiamma o reazioni chimiche) non si sviluppi la fiamma.

Cosa è escluso dalla polizza incendio?

Sono in genere esclusi anche tutti gli incendi, anche se rientranti nella descrizione sopra citata, che si siano verificati in conseguenza di:

  • guerra,
  • terrorismo,
  • fenomeni elettrici,
  • furto o tentato furto,
  • terremoti,
  • inondazioni ed altri eventi naturali.

Sono in genere esclusi anche i danni conseguenti al perimento nell’incendio di:

  • denaro,
  • titoli di credito,
  • documenti,
  • libri,
  • gioielli etc.

Quali sono i comportamenti più rilevanti richiesti all’assicurato?

Sicuramente, data la tipologia del rischio, gli obblighi di salvataggio e di avviso di sinistro sono sicuramente quelli più rilevanti.

Il primo per l’ovvia necessità di contenere nell’immediatezza l’entità del danno, il secondo per consentire all’assicuratore una tempestiva istruttoria che, viste le molteplici esclusioni legate a fattori causali, possa consentire a quest’ultimo di comprendere se la garanzia possa o meno risultare operante.

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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