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L’Accidentalità del danno nell’Assicurazione di R.C.

da | Ott 15, 2021 | Assicurazione di Responsabilità Civile

Cosa significa garantire solo i danni accidentali?

Perché la garanzia sia operante, e quindi, l’assicuratore sia tenuto a tenere indenne l’assicurato dalle richieste di risarcimento del terzo, i danni dovrebbero essere conseguenza di un fatto accidentale: è questa, probabilmente, la definizione contrattuale più approfondita dalla dottrina, più utilizzata (almeno fino ad un recente passato) nella prassi liquidativa e più trascurata dalla giurisprudenza.

L’intento perseguito dagli assicuratori [1] era quello di escludere attraverso questa clausola la indennizzabilità di tutti i comportamenti considerati espressione di un atteggiamento, anche inconsapevolmente, fraudolento o, comunque, di minore attenzione in ragione della certezza di un intervento riparatore dell’assicuratore dell’eventuale danno provocato[2].

Tali comportamenti, rivelati dalla presenza di alcune circostanze comuni quali la ripetitività, la non repentinità [3], la prevedibilità delle conseguenze [4], il maggior utile per l’assicurato [5], secondo una concezione restrittiva ormai tramontata, avrebbero dovuto rendere inassicurabile il rischio, e non indennizzabile il sinistro, proprio in quanto lesivi dei presupposti di aleatorietà degli eventi garantiti.

La contestazione dell’accidentalità

Nella prassi, la contestazione dell’accidentalità è un po’ diventata, negli anni, un “refugium pecatorum”, da utilizzare ogni qual volta si ritenesse che il danno fosse conseguenza di comportamenti asseritamente fraudolenti o trascurati o acquiescenti al rischio, da parte dell’assicurato.

La giurisprudenza però ha cassato severamente la clausola ispirata a tali criteri immeritatamente restrittivi, ritenendola sostanzialmente indeterminata al punto da non consentire all’assicurato di valutare l’oggetto stesso del contratto [6].

A dire il vero, la giurisprudenza di legittimità, a parere di chi scrive, non sempre ha utilizzato criteri del tutto convincenti sotto il profilo della logica o dell’interpretazione del contratto, per condannare la clausola in questione.

Non convince, infatti, la tesi di un’assicurazione di responsabilità civile che, stante l’esclusione dei fatti dolosi prevista dall’art. 1917 c.c., dovrebbe, per converso, coprire tutti i danni conseguenti a comportamenti colposi, non ammettendosi “…che alcune colpe siano escluse dalla garanzia assicurativa” [7], posto che, se così fosse, non avrebbero senso le limitazioni del rischio contenute in tutte le polizze RCG.

Carattere di accidentalità del danno ed esclusione dei rischi

L’assicuratore è certamente libero di decidere, se raccoglie il consenso dell’assicurato, di delimitare l’ambito della propria esposizione, sia sotto un profilo meramente quantitativo (massimale) sia qualitativo, per escludere taluni rischi ritenuti eccessivi o inopportuni. Certo è necessario che tale limitazione sia chiara e definibile a priori, mentre non altrettanto afferrabile è la nozione di non accidentalità, se non altro per le diverse definizioni e interpretazioni che ne danno i suoi stessi sostenitori.

Né appare convincente assimilare l’accidentalità al caso fortuito o alla forza maggiore [8] per poter poi desumerne – con evidente forzatura – che si finirebbe, basandosi su tale fallace presupposto, con lo svuotare di significato la copertura di RC. È di tutta evidenza che s’è trattato di un tentativo (mal riuscito) di limitare l’assicurabilità di taluni rischi che presentano un’alea piuttosto ridotta, confondendo concetti profondamente diversi tra loro, a partire da quello di colpevolezza.

Una possibile soluzione viene dalla stessa Corte di Cassazione che, successivamente, nel tentativo di scegliere un’interpretazione che salvasse la clausola in questione, ha ritenuto come non accidentale il sinistro nel quale “… l’evento dannoso si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attività dell’agente e delle stesse modalità con cui essa è stata perseguita.”[9]

La strada che, la Corte di Cassazione è parsa voler tracciare è quella che, in qualche modo, riporta al principio che equipara la carenza di accidentalità alla carenza di aleatorietà: non è assicurabile un evento che sia la conseguenza naturale del corso degli eventi, riflesso nell’attività dell’agente, al punto da far fondatamente ritenere che l’evento sia inevitabile e pertanto inassicurabile.

Per certi autori il concetto di certezza del danno comporta, di fatto, l’ablazione della nozione di accidentalità [10], dato che la certezza dell’accadimento rende comunque inassicurabile un evento, per il venir meno della causa stessa del contratto di assicurazione.

Certamente restano fuori da quest’ultima definizione le ipotesi di comportamenti reiterati e prevedibili che lasciano presupporre una minore attenzione dell’assicurato nei riguardi delle tematiche della prevenzione del sinistro, ma oggi si prospettano differenti soluzioni per coinvolgere l’assicurato nel perseguimento di risultati tecnicamente accettabili, come una definizione preventiva e condivisa dei comportamenti attesi e di quelli ritenuti non assicurabili.


[1] Inevitabile, oramai, definirlo tale, visto il suo sostanziale insuccesso e la sua probabile scomparsa dai bandi di gara per le nuove coperture. Si veda sul punto Rossetti, il Diritto delle assicurazioni, Vol. III, Padova, 2013, 22 segg.
[2] Così Dies, Il fatto accidentale nell’assicurazione della responsabilità civile: un dilemma irrisolto (o irresolubile?), in Resp Civ., 1993, 605
[3] Peyron, L’accidentalità nell’assicurazione r.c., in Dir. e pratica Assicuraz., 1962, 165
[4] Fedeli, Il requisito dell’accidentalità nell’assicurazione r.c. generale delle imprese, in Diritto ed Economia delle Assic., 1997, 835
[5] Del Conte, La nozione di accidentalità nell’assicurazione di responsabilità civile, in Dir.e Pratica Assicuraz., 1975, 386
[6] Così Cass.17 novembre 1976 n.4270 in Foro It., 1976, I, 2798
[7] Corte di Cassazione 14 gennaio 1971 n.55
[8] Corte di Cassazione 10 aprile 1995 n.4118, in Resp.Civ. 1995, 528
[9] Corte di Cassazione 4 febbraio 1992 n.1214, in Dir ed Economia Assicuraz., 1992, 623. La sentenza riguardava un caso di danneggiamento di vetture, parcheggiate nelle vicinanze di un cantiere ove stava avvenendo una verniciatura a spruzzo.
[10] De Strobel, Manuale dell’Assicurazione di Responsabilità Civile, op.cit. 46, vede, invece, nella soluzione proposta dalla Corte di Cassazione un’ipotesi di nuova clausola che semplifichi la questione attuale: “La garanzia RCT non comprende i danni che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività garantita”

Avv. Italo Partenza

Nato a Macerata il 28 giugno 1964. Fondatore ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio. Docente in Master in tema di responsabilità civile ed assicurazione. Collabora con l’associazione Broker assicurativi italiani (AIBA) e partecipa al Comitato di redazione della rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore. Collabora con Riviste ed Enti di Formazione.

Avv. Roberta Victoria Nucci

Nata ad Arezzo il 27 settembre 1990 Co Fondatrice ITC Law – Esercita la professione nell’ambito dei settori di specializzazione dello studio Collabora in attività formative e con la rivista Responsabilità Medica – Diritto e Pratica Clinica di Pacini Editore, anche curandone l’aggiornamento online.

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